Con l’acquisto di un nuovo impianto di riscaldamento o climatizzazione, per alcune tipologie di interventi si può rientrare nel superbonus (*dal 2025 l’aliquota è del 65%, non più del 110%) mentre più in generale è possibile rientrare nel nuovo bonus mobili ed elettrodomestici (tetto massimo 5000 euro per il 2024, detrazione Irpef 50% in 10 anni). Ora però vediamo come funziona (*funzionava) lo sconto in fattura.
Con la classica detrazione fiscale è previsto il recupero del 50% della somma versata tramite dichiarazione dei redditi, in rate annuali per 10 anni; il tetto massimo di spesa per la detrazione Irpef al 50% è fissato a 96000 euro dal 2024 (quindi anche oggi nel 2025), per ciascuna unità immobiliare (5000 euro invece per il solo caso di bonus mobili ed elettrodomestici). In passato, fino al 31 dicembre 2011 era prevista una riduzione delle rate per gli ultra 75 (5 anni anziché 10) e ultra ottantenni (3 anni) mentre dal 2012 la detrazione avviene in 10 anni, per ogni categoria di età.
La detrazione Irpef richiede 10 anni, per questo motivo quando è nato lo sconto in fattura, questo era più conveniente: il risparmio è immediato (pago oggi la metà anziché pagare il 100% e recuperare il 50% in dieci rate annuali). L’importo veniva quindi anticipato dal fornitore, una bella differenza! Per lo sconto in fattura, il pagamento doveva essere effettuato tramite bonifico bancario, seguendo la procedura e non ad esempio tramite PayPal. La normativa di riferimento è il “Decreto Crescita – Ecobonus in fattura”, nello specifico DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34.
Nota: oggi lo sconto in fattura NON è più disponibile. Un incentivo simile, molto conveniente, è il Conto Termico 2.0: risparmio immediato fino al 65%, sulla sostituzione di impianti di climatizzazione e riscaldamento con pompa di calore. Altrimenti si può rientrare negli altri incentivi, tra cui la classica detrazione Irpef del 50% in dieci anni. Da precisare che nel 2025 le semplici caldaie a gas sono escluse dagli incentivi fiscali (detrazione Irpef, ecc) mentre rientrano pompe di calore elettriche e pompe di calore ibride, che presentano maggiore efficienza e sostenibilità ambientale.
EDILIZIA NON LIBERA: attestazione inizio lavori prima del 17 febbraio 2023
EDILIZIA LIBERA: attestazione inizio lavori LIBERA (occorre riportare la data di inizio lavori) mentre nel caso di Accordo Vincolante esso deve essere sottoscritto dalle parti prima del 17 febbraio 2023
BONUS SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: occorre riportare la data di inizio lavori, è previsto fino al 31/12/2024. Vedi anche Bonus disabili 2024 – barriere architettoniche – detrazione 75%
COOPERATIVE, ONLUS, VOLONTARIATO: interventi su edifici appartenenti a tali enti e organizzazioni, a patto che l’ente sia già stato costituito prima del 17 febbraio 2023
ALTRI CASI PARTICOLARI: ad esempio immobili danneggiati dagli eventi sismici di aprile 2009, così come l’alluvione nelle Marche di settembre 2022, per i quali è stato dichiarato la stato di emergenza
Per ottenere lo sconto in fattura è necessario ottenere il visto di conformità con i tutti presupposti in regola e la seguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, oggi tramite modalità telematica. Da precisare che le detrazioni fiscali si possono ottenere tramite la corretta compilazione di un modulo detto bonifico parlante (con una precisazione: se lo sconto in fattura è totale, questo documento non è necessario, è sufficiente un bonifico standard, altrimenti se lo sconto in fattura non è totale o si rientra nelle altre casistiche, occorre il bonifico parlante). Esso contiene le informazioni che elenchiamo nel seguito, rispettando regole precise dell’Agenzia delle Entrate e può essere compilato online oppure di persona tramite la banca o le Poste.
NB: a partire dal 12 novembre 2021, tramite il Decreto Antifrode sono state introdotte delle modifiche, visto di conformità e asseverazione. Quindi ora in caso di cessione del credito o sconto in fattura infatti sono necessari questi controlli sulla conformità e sulle spese sostenute. Il DL si trova sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, si hanno questi controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla regolarità delle cessioni del credito e dello sconto in fattura:
- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni
- controllo dei dati relativi ai crediti in cessione e i soggetti ad essi correlati
- eventuali cessioni del credito già richieste in passato dagli stessi soggetti
In sintesi, il bonifico parlante deve sempre contenere:
Il bonifico parlante è quindi indispensabile per ottenere detrazioni, ecobonus sismabonus, bonus mobili, superbonus. Solamente le spese relative a bolli e diritti di segreteria, oneri di urbanizzazione e tasse per occupazione di suolo pubblico non richiedono questo documento.
Per capire meglio il concetto, facciamo un esempio relativo al Superbonus 110% (vecchia aliquota, dal 2024 l’aliquota è del 70% quindi il concetto che segue non è più valido): per la sostituzione di un impianto di riscaldamento si spendono 50000€, la detrazione è pari a 55000€ (110%); l’impresa applica lo sconto in fattura di 50000€ e maturerà credito di imposta di 55000€: può scalare questo credito dalle future tasse (se ha reddito sufficiente per poterlo fare) oppure cederlo alla banca.
Un altro esempio, riguarda il Bonus ristrutturazione 50%: supponiamo che la spesa sia di 6000€, la detrazione 50% corrisponde a 3000€; l’impresa quindi applica uno sconto in fattura di 3000€ e chiede quindi di liquidare la restante parte (3000€); l’impresa in seguito maturerà credito di imposta di 3000€, che può andare a scalare secondo le modalità viste prima.
Un ultimo chiarimento: cosa ci guadagna la banca? ad esempio nel (vecchio) caso del Superbonus 110%, la banca anticipa il 100% della spesa, che recupera in 5 anni; ci guadagna il 10%, dato che si chiama Superbonus 110% e di fatto l’utente preferisce avere coperto il 100% di spesa oggi piuttosto che sostenere l’intera spesa a suo carico e recuperare il 110% (quindi di fatto guadagnarci un 10% extra) nei successivi 5 anni.
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